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Impianto fotovoltaico in condominio: chi può farlo?

Un inquilino in affitto può installare un impianto fotovoltaico in condominio, a beneficio del suo appartamento? E viceversa, il proprietario che decide di installare dei pannelli, può chiedere all’inquilino di contribuire alle spese? Scopriamolo insieme.

Impianto fotovoltaico in condominio, cosa sapere

Secondo l’articolo 1122 bis – la nuova norma inserita dalla riforma del condominio nel Codice civile – è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato dovrà darne comunicazione all’amministratore, indicando le modalità di esecuzione degli interventi. 

Ciascun condomino potrà quindi installare un impianto fotovoltaico sul tetto o sulla terrazza comune dell’edificio senza autorizzazione assembleare, con l’unico vincolo di informare l’amministratore prima dell’inizio dei lavori. Sempre a condizione che tale impianto non crei un pregiudizio alla stabilità dell’edificio e non impedisca anche agli altri condomini di fare lo stesso. Il che significa che ciascun condomino potrà impegnare un’area proporzionale ai propri millesimi rispetto allo spazio comune.

Lo stesso potere è esercitabile anche sul terrazzo privato, a patto di non compromettere il decoro architettonico dell’edificio

La norma in questione stabilisce inoltre che l’assemblea – a maggioranza dei presenti e con almeno la metà dei millesimi – può imporre, al condomino che voglia realizzare un proprio impianto fotovoltaico «adeguate modalità alternative di esecuzione delle opere o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio».

Impianti fotovoltaici in condominio: chi sostiene le spese?

In caso di affitto, se l’impianto è voluto dal proprietario dell’immobile, quest’ultimo non potrà scaricare la spesa sull’inquilino.

Anche qualora l’impianto sia deliberato dall’assemblea e quindi realizzato dal condominio, le relative spese, secondo la quota millesimale di spettanza, graveranno solo sul locatore e non sull’inquilino. Il proprietario non potrà quindi far pagare tali costi all’affittuario.

Se l’impianto è realizzato dall’inquilino di sua spontanea iniziativa, invece, questi non potrà chiedere alcun rimborso al proprietario, ma manterrà il diritto a smontare i pannelli al termine della locazione (a meno che ciò non provochi un evidente danno all’appartamento). 

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